- Richiesta di attività di edilizia libera
- Richiesta di permesso di costruire
- Inizio lavori del permesso di costruire
- C.I.L. (comunicazione inizio lavori art. 6 c. 2 DPR 380/2001)
- D.I.A. sostitutiva al permesso di costruire
- Segnalazione Certificata Inizio Attività
- Dichiarazione di conformità urbanistica
- Dichiarazione sostitutiva del parere igienico sanitario
- Comunicazione di fine lavori
Attività edilizia libera (ai sensi dell'Art. 6 co. 1 DPR 380/01 modificato dal DL 40/2010)
- Presentando allo Sportello Unico Edilizia del Comune la comunicazione redatta dal proprietario secondo l'apposito modello scaricabile, è consentito effettuare senza titolo abilitativo i seguenti interventi:
1. manutenzione ordinaria (interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, innovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti di cui all'art. 3 co. 1 DPR 380/01)
2. interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio
3. altri interventi di cui al comma 1 lett. c-d-e del citato articolo (opere di ricerca nel sottosuolo, movimenti terra legati all'attività agro-silvo-pastorale, serre stagionali ecc..)
Comunicazione di inizio lavori C.I.L. (ai sensi dell'Art. 6 co. 2 DPR 380/01 modificato dal DL 40/2010)
- Presentando allo Sportello Unico Edilizia del Comune la comunicazione redatta dal proprietario secondo l'apposito modello scaricabile, è consentito effettuare senza titolo abilitativo i seguenti interventi:
1. manutenzione straordinaria (opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso di cui all'art. 3 co. 1 DPR 380/01), sono compresi in tali interventi l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti, sempre che non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici
2. opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni nonché la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili o vasche di raccolta delle acque
3. Pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio esterno (da realizzare al di fuori della zona A di cui al DM n. 1444/1968)
4. aree ludiche senza fini di lucro e elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA (introdotta dal DL 78/2010, convertito con legge 122/2010, che ha riscritto l'art. 19 della legge 241/1990, ai sensi del DL n. 70/2011 convertito con L. 106/2011)
- Presentando allo Sportello Unico Edilizia del Comune la SCIA redatta dal proprietario secondo l'apposito modello scaricabile, è consentito iniziare l'attività alla data di presentazione per i seguenti interventi:
1. interventi di manutenzione straordinaria volti a rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici
2. restauro e risanamento conservativo
3. ristrutturazione edilizia leggera (ovvero interventi che non portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che non comportino aumento delle UI, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti e delle superfici o mutamenti di destinazione d'uso) e interventi di demolizione e ricostruzione fedele del fabbricato
4. interventi pertinenziali purchè il volume non sia superiore al 20% del volume del bene principale e a condizione che non siano qualificati come "nuove costruzioni" dallo strumento urbanistico vigente
5. varianti al Permesso di Costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie e che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia
6. tutti gli interventi non riconducibili all'attività edilizia libera (art. 6 cc. 1-2 TU Edilizia) o soggetti a Permesso di Costruire (art. 10 TU Edilizia)
D.I.A. in alternativa al permesso di costruire (Art. 22 co. 3 DPR 380/01)
- Presentando allo Sportello Unico Edilizia del Comune la denuncia di inizio attività (DIA) richiesta secondo l'apposito modello scaricabile possono essere realizzati i seguenti interventi (purchè consentiti dallo strumento urbanistico vigente):
1. Ristrutturazione di cui all'art. 10 comma 1 lettera c) del DPR 380/01 ovvero interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso
2. Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati dai piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti
3. Gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione dello strumento urbanistico generale recanti precise disposizioni planovolumetriche
Permesso di Costruire (Art. 10 DPR 380/01)
- Presentando allo Sportello Unico Edilizia del Comune la richiesta secondo l'apposito modello scaricabile possono essere autorizzati i seguenti interventi (purchè consentiti dallo strumento urbanistico vigente):
1. nuova costruzione
2. ristrutturazione urbanistica
3. ristrutturazione edilizia pesante (ovvero interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente o che comportino aumento delle UI, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti e delle superfici o mutamenti di destinazione d'uso) e interventi di demolizione e ricostruzione non fedele del fabbricato.











