- Dichiarazione di legittimità
- Richiesta autorizzazione paesaggistica
- Dichiarazione di conformità paesaggistica
- Dichiarazione di conformità urbanistica
- Dichiarazione di nulla osta precedenti
Sono beni paesaggistici (art. 134 D.Lgs. 42/04):
a) gli immobili e le aree indicati all'Articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
(Immobili ed aree di notevole interesse pubblico)
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologico;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
b) le aree indicate all'Articolo 142;
(Aree tutelate per legge)
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.
2. Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1 le aree che alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone diverse dalle zone A e B, ed erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, puo' confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma e' sottoposto alle forme di pubblicita' previste dall'articolo 140, comma 3.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.
c) gli immobili e le aree [comunque] tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.
Le autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale sono solo quelle previste per l'esecuzione di interventi edilizi ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1 della legge regionale 59/95 esterne al "Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili" e precisamente:
a) gli interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, comma 1, lettere a), b) e c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, qualora per essi sia richiesta autorizzazione ai sensi dell'articolo 82, comma 12, del D.P.R. n. 616/1977, come integrato dal D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, che non modificano le parti strutturali e le caratteristiche originarie degli edifici salvo l'eliminazione delle superfetazioni;
b) gli interventi su edifici esistenti che non comportino modifiche assimilabili alle variazioni essenziali, così come definite dall'articolo 8 della L.R. 2 luglio 1987, n. 36;
c) gli interventi di nuova edificazione, di demolizione, di ricostruzione o comunque lavori da eseguirsi in zone di completamento, definite zone "B" dall'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97;
d) gli interventi, di iniziativa pubblica o privata, da realizzarsi in esecuzione degli strumenti urbanistici attuativi previsti dall'articolo 1 della L.R. n. 36/1987, per i quali sia stato rilasciato parere preventivo favorevole ai sensi della L. 1497/1939, successivamente all'entrata in vigore della L. 431/1985, purché i progetti edilizi così approvati siano in scala non inferiore a 1:200 ed i progetti relativi agli interventi medesimi rispettino i tipi edilizi approvati;
e) le opere che costituiscono pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;
f) le varianti in corso d'opera approvate ai sensi dell'articolo 7 della L. 1497/1939 in ordine al progetto originario che siano conformi alle prescrizioni dettate in sede di autorizzazione e che non abbiano natura di variazione essenziale ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 36/1987;
g) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della L. 1497/1939 e dell'articolo 23 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
h) gli interventi di manutenzione del patrimonio boschivo ed arboreo in generale qualora sia richiesta autorizzazione ai sensi dell'articolo 82, commi 8 e 12, del D.P.R. 616/1977, come modificato dal D.L. 312/1985, convertito con modificazioni dalla L. 431/1985;
i) la posa in opera di nuove condotte di fognatura, condotte idriche, reti urbane di distribuzione del gas totalmente interrate, di linee elettriche a tensione non superiore a 20 kV, ovvero, se interrate, di qualunque tensione, nonché di cabine elettriche e per telecomunicazioni;
l) interventi di manutenzione sulla viabilità vicinale e rurale che non comportino variazioni di tracciato di sezione e di tipologia del manto di usura esistente, consentendo la realizzazione di modeste opere d'arte e muri di contenimento della terra di altezza non superiore a mt 1,00;
m) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate.
Nei casi previsti, dunque, la richiesta di autorizzazione, va presentata con tutta la documentazione a corredo, presso lo Sportello unico per l'edilizia secondo i modelli sopra predisposti.











